L’INPS, con la circolare n. 37 del 1° marzo 2018, fornisce le istruzioni per la risoluzione dei casi in cui aziende prive dei requisiti per l’iscrizione al Fondo di Tesoreria, hanno effettuato i relativi versamenti.
Sono obbligati ad iscriversi al Fondo di Tesoreria i datori di lavoro del settore privato che hanno in forza un numero di dipendenti pari almeno a 50. Tale requisito va verificato in funzione della media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, e della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.
Devono essere computati anche:
- i lavoratori in aspettativa sindacale, per cariche elettive o motivi familiari;
- i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, nonché i lavoratori distaccati all’estero.
Alle aziende in possesso del requisito dimensionale minimo per l’assoggettamento all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria viene attribuito il codice di autorizzazione (CA) 1R.
L’INPS, effettuando i controlli automatizzati, ha comportato l’individuazione di aziende che hanno dichiarato quote di TFR al Fondo di Tesoreria in Uniemens:
- senza possedere “1R” e in mancanza del requisito dimensionale per l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria;
- con l’esposizione del “1R”, ma senza il possesso del requisito dimensionale.
I datori di lavoro che hanno effettuato il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria in assenza dei presupposti di legge e senza aver mai ottenuto l’attribuzione del codice di autorizzazione “1R”, non possono più effettuare, a partire dal mese di competenza di giugno 2016, la trasmissione di dichiarazioni contributive che espongano il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.
Entro il mese di maggio 2018, laddove sia accertata l’insussistenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, l’Istituto procederà a revocare il CA “1R”.
Alle aziende che, pur non essendo tenute, abbiano provveduto al versamento della contribuzione al Fondo di Tesoreria, sarà assegnato il codice di autorizzazione “7W”, solo a seguito di esito positivo del controllo della regolarità contributiva dell’azienda, da verificare con i criteri utilizzati per il rilascio del DURC on line o, qualora ne ricorrano le condizioni, a seguito di regolarizzazione da parte dell’azienda della posizione debitoria nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Istituto.
Ai dipendenti delle aziende in possesso del codice “7W”,il Fondo di Tesoreria erogherà il TFR accumulato e le relative anticipazioni.
A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente la richiesta ricevuta dal dipendente all’Istituto, che, eseguita l’istruttoria necessaria a verificarne l’accoglibilità, provvederà, entro trenta giorni dal perfezionamento della domanda, all’erogazione della prestazione o a comunicare il rigetto dell’istanza.
In mancanza del requisito della regolarità contributiva, i datori di lavoro potranno presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al predetto Fondo, previo invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso.
In fase di calcolo della somma dovuta sarà preliminarmente calcolata e addebitata, con l’aggiunta degli interessi legali, la fruizione indebita delle misure compensative erogate dal Fondo.
Nel caso in cui il lavoratore dipendente di azienda non soggetta all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria sia stato assunto da altro datore di lavoro:
- in possesso del codice di autorizzazione “1R”, la liquidazione del TFR dovrà essere effettuata dal datore di lavoro, che potrà conguagliare le quote accantonate presso Fondo di Tesoreria con le ordinarie modalità;
- non tenuta al versamento al Fondo di Tesoreria, le quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria in vigenza del precedente rapporto di lavoro verranno erogate direttamente dal Fondo.