La COVIP, con circolare prot. n. 1598 del 7 marzo 2018, ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’art. 1, commi 171 e 172, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), con cui sono stati dettati alcuni criteri per l’individuazione, nei contesti nei quali operano sia fondi pensione negoziali nazionali di categoria sia fondi pensione negoziali territoriali, della forma pensionistica di destinazione dei contributi di fonte contrattuale o normativa che risultano caratterizzarsi per l’essere contributi “aggiuntivi”alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005.
Chiarisce la circolare che, con riferimento all’espressione “contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all’art. 8 del Decreto lgs. 252/2005”, la stessa è da intendersi riferita a quei contributi, di parte datoriale (e non già ai contributi del lavoratore la cui destinazione è dallo stesso definita) che spettano, in virtù dell’applicazione di contratti collettivi o di norme di legge, direttamente ai lavoratori dagli stessi interessati (quali, ad esempio, i cc.dd. “contributi contrattuali”), in aggiunta agli “ordinari” flussi contributivi (per “ordinari” si intende il contributo datoriale o il contributo del lavoratore o il TFR). Per cui, nei riguardi dei lavoratori che già versano al fondo pensione negoziale territoriale gli ordinari contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, qualora in aggiunta alle voci contributive (ordinarie) un contratto collettivo o una norma di legge facciano sorgere il diritto del lavoratore di beneficiare di un ulteriore contributo datoriale, tale contributo affluirà al fondo pensione negoziale territoriale di riferimento al quale il lavoratore è già iscritto (così andandosi a consolidare all’interno della stessa posizione individuale ivi aperta).
Qualora, invece, i lavoratori che non hanno ancora aderito alla previdenza complementare e che, quindi, non versano ad una forma pensionistica complementare alcuna forma di contribuzione ordinaria, dovessero maturare il diritto ad un ulteriore contributo datoriale, in forza ad esempio della contrattazione collettiva, tale contributo affluirà alla forma individuata dalla contrattazione collettiva, finché gli stessi non attivino un’eventuale adesione ad un fondo pensione territoriale già attualmente istituito, al quale abbiano diritto di aderire.
In questo caso, infatti, la successiva adesione a una forma territoriale comporterà il trasferimento al fondo territoriale prescelto dal lavoratore della posizione in essere presso il fondo di categoria e alimentata esclusivamente con il versamento dei contributi “aggiuntivi”.
Infine, nel caso in cui al fine del versamento del contributo aggiuntivo sia richiesto al lavoratore di effettuare una scelta tra più forme pensionistiche di tipo negoziale di possibile destinazione (tipicamente il fondo pensione di settore e quello territoriale), in mancanza di un’esplicita scelta del lavoratore, se il lavoratore risulta già iscritto a un fondo pensione negoziale il contributo aggiuntivo affluirà alla posizione già in essere, ritenendosi prevalente la volontà già manifestata dallo stesso in fase di adesione; se il lavoratore non è iscritto ad alcun fondo pensione negoziale, il fondo di destinazione è invece individuato applicando il criterio indicato dall’art. 8, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 252/2005, per il conferimento del TFR tacito.