Verificare che il lavoratore da assumere non abbia mai avuto in passato un contratto a tempo indetermninato è il primo step per capire se l’assunzione può essere agevolata con l’esonero contributivo.
Per aiutare i datori di lavoro a fare questa verifica, l’Inps ha messo a disposizione una funzionalità ad hoc, attraverso la quale i datori stessi ma anche i loro intermediari abilitati e i lavoratori possono acquisire le informazioni sullo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati in passato, pregressi rispetto all’assunzione agevolata.
L’applicativo si può trovare sul sito internet dell’istituto (www.inps.it), seguendo il percorso «Tutti i servizi – servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato». Qui, una volta effettuata l’autenticazione con le proprie credenziali (serve il Pin), gli interessati possono inserire il codice fiscale del lavoratore e verificare se abbia avuto o meno rapporti a tempo indeterminato.
I lavoratori possono accedere a questa piattaforma ma soltanto per conoscere la propria posizione assicurativa: si pensi al caso in cui un soggetto che ha cessato un rapporto di lavoro voglia conoscere se la precedente assunzione abbia goduto degli incentivi e se residuino delle quote fruibili in futuri contratti a tempo indeterminato, da portare in dote a un altro datore.
La legge 205/2017 prevede infatti la “portabilità” dell’esonero contributivo: se il lavoratore, per il quale lo stesso o un precedente datore di lavoro ha già fruito parzialmente dell’agevolazione, viene riassunto, si può godere dell’agevolazione sul nuovo rapporto di lavoro per i mesi residui spettanti (fino alla durata complessiva di 36 mesi). In questa ipotesi non rilevano, in capo allo stesso lavoratore, il precedente rapporto a tempo indeterminato e l’età alla data della nuova assunzione.
L’applicativo Inps, infatti, proprio con questa finalità - qualora si tratti di un lavoratore già portatore dell’agevolazione della legge 205/2017 - fornisce indicazione dei periodi residui per la fruizione del bonus.
Il rovescio della medaglia è che la verifica appena descritta non è sufficiente a garantire il datore in caso di accertamento ispettivo: infatti, la circolare 40/2018 dell’Inps specifica che il riscontro fornito dal sistema non ha valore certificativo, poiché - ad esempio – possono sussistere situazioni ostative sconosciute all’Inps come rapporti di lavoro a tempo indeterminato registrati presso gestioni previdenziali di altri Paesi oppure per carenze di informazioni connesse ad alcune gestioni previdenziali.
I datori interessati all’esonero devono, quindi, acquisire comunque la dichiarazione di responsabilità del lavoratore sulla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato: una prassi che, però, non mette del tutto al riparo qualora le informazioni fornite si rivelassero false.
Quantomeno la consultazione dell’applicativo (e l’acquisizione della dichiarazione del lavoratore) consentirà, in caso di fruizione indebita del beneficio e di successivo recupero da parte dell’Inps, di evitare l’applicazione delle sanzioni civili in favore degli interessi legali per il mancato versamento della contribuzione ordinaria nei termini di legge.