Alla cassa l'incentivo Iniziativa occupazione giovani previsto dal decreto direttoriale Anpal 3/2018. Con la circolare 48/2018, l'Inps illustra la disciplina riferita alla misura incentivante e fornisce ai datori di lavoro le istruzioni per il recupero del bonus connesso all'assunzione di giovani Neet, ovvero ragazzi tra i 16 e i 29 anni - disoccupati e non inseriti in un percorso di studi o formazione, secondo la previsione comunitaria – iscritti al programma Garanzia giovani.
Sono incentivati, nei limiti del budget disponibile (100 milioni di euro), i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia full time che a tempo parziale, liberamente instaurati nel 2018 in tutto il Paese, tranne che nella Provincia autonoma di Bolzano. Ammesse anche le assunzioni in somministrazione, nonché quelle con contratto di apprendistato professionalizzante. Semaforo rosso, invece, per le altre tipologie di apprendistato, per il lavoro domestico e per quello intermittente.
Incentivo negato (per assenza di una delle caratteristiche di Neet) anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Sul punto, va tuttavia evidenziato che laddove il soggetto – concluso il contratto a tempo determinato – si iscriva al programma, la sua successiva assunzione a tempo indeterminato, intervenuta entro sei mesi dalla precedente cessazione, legittima sia il riconoscimento del bonus che il recupero del contributo addizionale Naspi (1,40%), in base al dettato di cui alla legge 92/2012.
L'incentivo - pari alla contribuzione datoriale (premio Inail escluso) – è applicato per dodici mensilità per un massimo di 8.060,00 euro annui, riparametrati in caso di part time. Il beneficio, il cui importo massimo mensile è di 671,66 euro, deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 29 febbraio 2020 (contribuzione riferita a gennaio 2020).
Entro tale termine i datori di lavoro dovranno porre a conguaglio anche le quote di incentivo riferite ai periodi di astensione obbligatoria per maternità che, secondo le indicazioni dell'Inps, rappresentano l'unico caso in cui è possibile sospendere la fruizione dell'agevolazione. Sul punto, va osservato che il termine decadenziale - espressamente previsto, peraltro, dall'articolo 5, comma 3, del decreto Anpal - rischia di penalizzare fortemente le assunzioni “in rosa”.
Riguardo al bonus per i rapporti di apprendistato professionalizzante, l'Istituto di Previdenza precisa che, mentre nelle situazioni ordinarie, l'incentivo ha la medesima durata (12 mesi) degli altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nelle marginali situazioni in prosecuzione di un precedente contratto di apprendistato avente la medesima finalità formativa – per una durata inferiore ai 12 mesi, la misura del beneficio dovrà essere rimodulata in ragione della durata del rapporto.
La facilitazione soggiace: all'integrale rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi; alla regolarità contributiva; all'osservanza della normativa in materia di sicurezza e di lavoro. Inoltre, il bonus postula, in genere, il rispetto del “de minimis”. È, tuttavia, possibile, in talune ipotesi delineate nella circolare, derogare ai limiti comunitari.
L'incentivo Neet non è cumulabile con altri benefici economici o contributivi. Fa eccezione l'esonero strutturale dei contributi (50%) per l'occupazione giovanile previsto dalla legge di bilancio 2018. Nella circolare l'Inps illustra i criteri che i datori di lavoro devono osservare per la compatibilità delle due misure e fornisce istruzioni sia per richiedere il bonus Neet, sia per il recupero delle somme spettanti nel flusso uniemens, con la consolidata tecnica del conguaglio.