I dividendi distribuiti da soggetti black list sono tassati al 50%, in caso di «insediamento genuino». La modifica dell’articolo 89, comma 3, Tuir, introdotta dall’articolo 1, comma 1009, Legge di Bilancio 2018 deve essere coordinata con le novità dei commi 1007 e 1008, che disciplinano le modalità di tassazione a seconda del momento di maturazione dell’utile. La riduzione al 50%, comunque, si applica già ai dividendi percepiti nel 2018. Adesso è previsto che gli utili provenienti dai soggetti black list come individuati dall’articolo 167, comma 4, Tuir, laddove l’insediamento sia genuino, non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi per il 50% del loro ammontare; il credito d’imposta, riconosciuto in base al previgente testo, è mantenuto ma riparametrato alla quota imponibile del 50% dei dividendi percepiti, e deve essere portato in aumento del reddito. Si ricorda che l’insediamento genuino può esse provato tramite presentazione all’Agenzia delle entrate di un interpello preventivo, oppure conservando presso la società l’opportuna documentazione, da esibire in caso di verifica, e barrando l’apposita casella nella dichiarazione dei redditi, per segnalare l’omessa presentazione dell’interpello. Lo stesso regime si applica alle remunerazioni derivanti dai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con soggetti black list.