Illegittimo il raddoppio dei termini per le violazioni Irap: a prescindere, infatti, dai valori contestati, non costituiscono reato e pertanto l’amministrazione non può beneficiare del maggior termine di decadenza. A confermare questo orientamento è la CTP di Reggio Emilia con la sentenza n. 3/II/2018 depositata il 29 gennaio scorso.