Le nuove soglie di punibilità previste per i reati di omesso versamento delle ritenute e dell’Iva hanno comportato un’abrogazione parziale dei due precedenti delitti, restringendone l’ambito applicativo. Ne consegue che anche le condanne divenute definitive devono essere revocate. A confermare questo interessante principio è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10810/2018.