L’eventuale nullità dell’avviso di accertamento non determina l’inutilizzabilità ai fini penali dell’avviso stesso e degli atti su cui si fonda in quanto le patologie dell’atto impositivo si esauriscono nell’ambito del rapporto giuridico tributario. Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture, inoltre, è ascrivibile al rappresentante legale della società alla data di presentazione della dichiarazione, a nulla rilevando che le false fatturazioni siano state contabilizzate, e pagate in epoca antecedente, allorché l’amministratore della società era un altro soggetto. A fornire questi principi è la Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 11570 depositata ieri.