La dichiarazione integrativa a favore presentata dal contribuente è efficace anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, e ciò vale anche per ipotesi anteriori al nuovo testo dell’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998 (come modificato dall’articolo 5, D.L. 193/2016). È questa, in sintesi, la massima ritraibile dalla sentenza n. 3819/1/2017 della CTR Lombardia, che sovverte la decisione di primo grado contraria al contribuente.