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Così i costi di perizia sono inquadrati come oneri finanziari

Pubblicato il 14 maggio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La supremazia dei comportamenti contabili sulle norme fiscali è il cardine del concetto di derivazione rafforzata, ma è fondamentale ricordare che tale prevalenza non è generalizzata, bensì limitata a ciò che attiene ai criteri di qualificazione, classificazione, e imputazione temporale. Nessuna supremazia dei comportamenti civilistici per quanto riguarda le iscrizioni a conto economico che dipendono da valutazioni, ambito nel quale l’unica fonte normativa per determinare l’imponibile rimane pur sempre il Tuir. Le operazioni aziendali che possono creare dubbi sul fatto che riguardino (o no) criteri valutativi sono molte, per cui è importante avere ben chiaro cosa si debba intendere per qualificazione/classificazione/imputazione temporale. Al riguardo è di grande aiuto la circolare n. 7/E/2011, § 3.2, che definisce questi tre concetti. La qualificazione va intesa come la corretta individuazione di una operazione aziendale e dei relativi effetti che da essa derivano tanto sul piano economico-patrimoniale quanto sul piano strettamente giuridico. La classificazione è la conseguenza sul piano operativo della corretta qualificazione, nel senso che una operazione qualificata correttamente poi va analizzata per gli specifici effetti che la stessa eventualmente produce sul reddito e quindi individuare la specifica appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali. L’imputazione temporale è la scelta dell’esercizio in cui imputare una certa operazione nel conto economico, quindi un tema strettamente legato al concetto economico/fiscale di competenza.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Persone fisiche Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPEF (saldo 2...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitu...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (compresi i soggetti che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 gg. e ch...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. IRAP 2026 Soggetti che non beneficiano della proroga

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con...