La supremazia dei comportamenti contabili sulle norme fiscali è il cardine del concetto di derivazione rafforzata, ma è fondamentale ricordare che tale prevalenza non è generalizzata, bensì limitata a ciò che attiene ai criteri di qualificazione, classificazione, e imputazione temporale. Nessuna supremazia dei comportamenti civilistici per quanto riguarda le iscrizioni a conto economico che dipendono da valutazioni, ambito nel quale l’unica fonte normativa per determinare l’imponibile rimane pur sempre il Tuir. Le operazioni aziendali che possono creare dubbi sul fatto che riguardino (o no) criteri valutativi sono molte, per cui è importante avere ben chiaro cosa si debba intendere per qualificazione/classificazione/imputazione temporale. Al riguardo è di grande aiuto la circolare n. 7/E/2011, § 3.2, che definisce questi tre concetti. La qualificazione va intesa come la corretta individuazione di una operazione aziendale e dei relativi effetti che da essa derivano tanto sul piano economico-patrimoniale quanto sul piano strettamente giuridico. La classificazione è la conseguenza sul piano operativo della corretta qualificazione, nel senso che una operazione qualificata correttamente poi va analizzata per gli specifici effetti che la stessa eventualmente produce sul reddito e quindi individuare la specifica appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali. L’imputazione temporale è la scelta dell’esercizio in cui imputare una certa operazione nel conto economico, quindi un tema strettamente legato al concetto economico/fiscale di competenza.