L’imposta “piatta” del 24% e cioè l’Iri, per le società di persone e imprese individuali in regime di contabilità ordinaria, decorre dal 1° gennaio 2018 e questo consente ai contribuenti interessati di determinare l’acconto Irpef tenendo conto della minore Irpef dovuta. L’opzione è vincolante per un quinquennio e deve essere esercitata nella prima dichiarazione dei redditi nella quale viene applicata per la prima volta la tassazione separata; quindi l’opzione con decorrenza dal 2018 deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi 2019. La tassazione progressiva del reddito in capo all’imprenditore individuale e ai soci, avviene soltanto in presenza di prelievo degli utili. Il reddito d’impresa determinato in regime di contabilità ordinaria è tassato separatamente con l’aliquota proporzionale del 24%. L’Iri rappresenta un sistema impositivo favorevole per le imprese del mondo Irpef. L’articolo 58, D.L. 50/2017 ha completato il meccanismo di applicazione della nuova norma in presenza della fuoriuscita dal regime dopo il quinquennio o per effetto della cessazione dell’attività o trasformazione in società di capitali. I prelevamenti delle riserve di utili tassati con l’imposta al 24%, effettuati dopo la cessazione del regime Iri e che concorrono a formare il reddito imponibile dell’imprenditore o dei soci (non potendoli più dedurre dal reddito della società), generano un credito di imposta pari all’imposta pagata dall’impresa (24%).