I contribuenti che svolgono contemporaneamente più attività hanno la possibilità (in alcuni casi, l’obbligo) di applicare separatamente l’Iva per ciascuna di esse. L’esercizio di questa scelta presenta però qualche controindicazione che deve essere attentamente valutata prima di procedervi. Le disposizioni di riferimento sono contenute nell'articolo 36, D.P.R. 633/1972. Ciascun soggetto passivo, identificato con un solo numero di partita Iva, deve quindi istituire, in via di principio, un’unica contabilità per tutte le operazioni rilevanti ai fini dell’Iva che pone in essere, ancorché riferibili a diverse attività economiche. Sono tuttavia previste alcune eccezioni al principio generale dell'applicazione unitaria dell’imposta. La prima deroga al principio generale è dettata dal secondo comma, il quale impone ai contribuenti che esercitano congiuntamente un'attività d’impresa, come definita dall’articolo 4, D.P.R. 633/1972 e un’attività artistica o professionale, come definita dall’articolo 5, di applicare separatamente l’imposta per dette attività, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari. Le al-tre ipotesi di applicazione separata dell’imposta obbligatoria sono previste nel quarto comma dell'arti-colo 36. In relazione alle ipotesi di cui sopra, diversamente che nel caso dell'esercizio congiunto di attività d'impresa e di lavoro autonomo, l’obbligo di applicazione separata dell’Iva si giustifica in ragione delle particolari modalità connesse ai regimi speciali richiamati, che rendono necessaria la tenuta di una distinta contabilità Iva ai fini del corretto esercizio del diritto alla detrazione. Nei casi di applicazione separata per obbligo di legge, l'imposta si applica distintamente per ciascuna attività, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari.