Non sono sempre tassabili le indennità percepite dal dirigente al momento della cessazione anticipata del rapporto di lavoro. Si tratta, infatti, di redditi della stessa categoria di quelli “persi” nei limiti della loro mancata percezione e non sono imponibili se il licenziamento anticipato causa al lavoratore un danno biologico e/o all’immagine. Tanto che, se presenta istanza di rimborso della ritenuta trattenutagli, il dirigente deve provare la natura riparatoria dell’indennità percepita. Così si è espressa la Ctr Lombardia nella sentenza 886/21/2018 (presidente e relatore D’Agostino).
Una società industriale nel 2013 risolve anticipatamente il rapporto di lavoro con un proprio dirigente e, tramite accordo transattivo, gli eroga 200mila euro al lordo della trattenuta di oltre 54mila. Il contribuente incassa il netto e richiede al Fisco il rimborso della trattenuta effettuatigli, ricorrendo in seguito contro il silenzio-rifiuto tacito.
Il contribuente nel ricorso sottolinea in particolare due elementi:
- la risoluzione del rapporto è avvenuta senza giustificato motivo e, dunque, la somma erogata attraverso l’accordo non va tassata perché costituisce ristoro dei disagi patiti in sua vigenza;
- la tassazione non è applicabile anche perché il danno all’immagine arrecato ha determinato la perdita definitiva di un’opportunità di lavoro già concretizzatasi prima della risoluzione anticipata del rapporto.
L’amministrazione resiste, sottolineando che le somme versate dal datore di lavoro hanno sempre natura di reintegro nella perdita di redditi assoggettati ad imposizione di uguale natura. L’ufficio, inoltre, ricorda che la perdita di occasioni di attività professionale non è stata provata nel corso della causa.
I giudici della Ctr Lombardia, riformando la sentenza della Ctp, affermano i seguenti principi.
1.Le indennità percepite dal lavoratore all’atto della cessazione anticipata del rapporto di lavoro sono imponibili Irpef quali redditi della stessa categoria di quelli perduti entro i limiti del reintegro del danno riferito alla loro mancata percezione (pertanto in caso di ristoro di un danno biologico e/o all’immagine dovuto al licenziamento anticipato non sussiste alcuna imponibilità fiscale delle somme riscosse dal lavoratore).
2.Con l’istanza di rimborso il lavoratore è tenuto a provare che l’indennità riscossa riguarda componenti di risarcimento aventi funzione riparatoria e ciò può fondatamente presumersi se, prima della conclusione del rapporto di lavoro, egli abbia ricevuto un’offerta di lavoro dirigenziale che dopo il licenziamento anticipato non sia poi stato in grado di ricuperare.
3. Non conta che l’accordo transattivo preveda l’obbligo del datore di lavoro di assoggettare a ritenuta Irpef le indennità corrisposte, essendo questisempre obbligato a tutelarsi verso l’amministrazione e neppure che il lavoratore abbia acconsentito (l’illegittimità può sempre essere invocata presso l’amministrazione presentando la richiesta di rimborso).