Il trasferimento di 11 dipendenti addetti a una unità produttiva, le cui attività sono state subappaltate a terzi, verso nuove sedi lontane e disagiate non costituisce abuso del diritto, neppure nel caso in cui l’azienda abbia presentato ai lavoratori, quale alternativa, la firma di un verbale di conciliazione in cui, a fronte dell’accettazione del licenziamento, venga riconosciuto un incentivo in denaro.
La Cassazione (sentenza 15885/2018 ) precisa che, nel contesto di un rapporto di lavoro, l’abuso del diritto si configura se il datore, pur in assenza di divieti formali, esercita una prerogativa a lui assegnata dalla legge con modalità contrarie ai canoni di buona fede e correttezza e al fine di conseguire un risultato diverso da quello per il quale il diritto è stato riconosciuto.
Perché possa dirsi integrato un uso strumentale e alterato del diritto al trasferimento dei dipendenti da una sede all’altra è necessario che il comportamento complessivo realizzato dal datore di lavoro renda evidente, da un lato, il conseguimento di obiettivi diversi e ulteriori rispetto a quelli prefigurati dalla legge e comporti, d’altro lato, un sacrificio per i lavoratori sproporzionato e ingiustificato rispetto ai vantaggi per l’impresa.
La fattispecie sulla quale è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema corte è relativa al trasferimento di 11 dipendenti presso sedi di lavoro molto distanti e disagiate a seguito della decisione di affidare in subappalto l’attività della struttura produttiva presso la quale essi operavano. L’azienda ha posto ai lavoratori l’alternativa di un licenziamento incentivato da formalizzare in sede sindacale con la firma di un verbale di conciliazione.
Ad avviso dei dipendenti, tuttavia, questa doppia opzione costituiva espressione della forzatura che il datore di lavoro aveva operato, in quanto l’alternativa tra il mutamento della sede e la firma di una conciliazione implicante adesione al licenziamento appalesava un uso strumentale dei poteri datoriali.
La Cassazione, aderendo alle conclusioni raggiunte nei due gradi di merito, rigetta questa lettura e osserva che ai lavoratori è stata prospettata in modo legittimo e trasparente la scelta tra la conciliazione con risoluzione e le conseguenze del trasferimento di sede. Il solo fatto che il datore abbia adottato una misura aziendale non idonea a salvaguardare gli interessi dei lavoratori, in altre parole, non integra gli estremi di un abuso del diritto, allorquando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi.