La cancellazione della notifica del rifiuto della fattura elettronica da parte del cessionario/committente nei rapporti tra privati è un importante risultato di semplificazione, che va esteso anche ai rapporti PA. L’eliminazione risponderebbe anche alla volontà dei privati di gestire in modo uniforme i flussi che per ora restano del tutto distinti. Infine, anche se si volesse mantenere quale forma di immediata alimentazione della piattaforma dei crediti della PA, dovrebbe essere limitata e ben motivata con una espressa giustificazione riportata all’interno della fattura. Per ogni fattura elettronica recapitata al soggetto ricevente, lo Sdi permette, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al soggetto trasmittente, più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica di accettazione/rifiuto (notifica di esito committente) della fattura. Inoltre, se entro il termine dei 15 giorni lo Sdi non riceve alcuna comunicazione dal committente, il sistema inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al soggetto trasmittente sia al soggetto ricevente. Questa notifica ha la sola funzione di comunicare alle 2 parti che lo Sdi considera chiuso il processo relativo a quella fattura. Si dovrebbe individuare un menù rigido di causali di rifiuto – legate alla mancata o errata comunicazione delle informazioni previste dalla normativa Iva – nell’ambito del quale le PA potranno scegliere. Ad esempio, nei casi di rifiuto motivato - che attengono all’errata indicazione del Codice univoco di fatturazione (Cu), del Codice identificativo di gara (Cig) o del Codice univoco di progetto (Cup) - dovrebbe essere obbligatorio per le PA comunicare i codici corretti attraverso un campo standardizzato.