La trasmissione del patrimonio familiare ha trovato nel patto di famiglia (articolo 768-bis e ss., cod. civ.) uno strumento che viene sempre più utilizzato. Sotto il profilo fiscale, il patto di famiglia costituisce un atto di donazione per cui, quando l’oggetto dell’accordo è costituito da quote di società, valgono le regole dettate dal D.Lgs. 346/1990 per questa ipotesi, compresa la possibilità di totale esenzione. Nella risposta a un interpello (risposta n. 913-6/2018), la DRE del Lazio ha recentemente affrontato una questione molto interessante: la possibilità di fruire dell’esenzione da imposta di donazione anche per le quote donate mediante un patto di famiglia da un accomandante di Sas. Il dubbio nasce dalla considerazione che la norma di esenzione, come abbiamo visto, presuppone che i donatari proseguano l’esercizio dell’attività dell’impresa nel quinquennio successivo. Trattandosi di quote riferite alla posizione di accomandante, e quindi di un soggetto che per vincolo di legge non può ingerirsi nella gestione dell’impresa, era legittima la preoccupazione che non fosse possibile applicare la disposizione agevolativa. La DRE conclude invece in modo positivo.