Deduzione fiscale secondo le regole di bilancio per gli oneri pluriennali. Per i costi relativi a più esercizi, diversi dai beni immateriali e dall’avviamento, il principio di derivazione rafforzata, unitamente alla formulazione dell’articolo 108, Tuir comporta un pieno allineamento della dichiarazione dei redditi ai Principi contabili. Nella stessa direzione si pongono anche i più recenti interventi della giurisprudenza su manutenzioni e migliorie su beni di terzi.
Le regole fiscali sugli oneri pluriennali residuali (costi di impianto e ampliamento e spese diverse) sono del tutto allineate a quelle civilistiche con l’unico vincolo secondo cui, per le imprese di nuova costituzione, la deduzione parte solo dall’anno dei primi ricavi. Un tema assai diffuso riguarda la capitalizzazione e la deduzione delle spese di manutenzione e migliorie. Per gli interventi su beni propri (capitalizza-bili, o meno, seguendo le regole dell’Oic 16), la Cassazione ha ripetutamente affermato (da ultimo, sen-tenza n. 3170/2018) che la norma fiscale (articolo 102, comma 6, Tuir) consente di esercitare una scelta tra capitalizzazione delle spese incrementative o deduzione immediata entro la soglia del 5% del costo
dei beni ammortizzabili. Nel caso di manutenzione su beni di terzi (comodato, leasing o locazione), il costo è capitalizzabile (quale onere pluriennale) se l’intervento si sostanzia in ampliamenti, ammoderna-menti, sostituzioni etc., e sempre che non si tratti di cespiti autonomi da iscrivere nei beni materiali.