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Oneri pluriennali, deduzione secondo le regole di bilancio

Pubblicato il 04 luglio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Deduzione fiscale secondo le regole di bilancio per gli oneri pluriennali. Per i costi relativi a più esercizi, diversi dai beni immateriali e dall’avviamento, il principio di derivazione rafforzata, unitamente alla formulazione dell’articolo 108, Tuir comporta un pieno allineamento della dichiarazione dei redditi ai Principi contabili. Nella stessa direzione si pongono anche i più recenti interventi della giurisprudenza su manutenzioni e migliorie su beni di terzi.

Le regole fiscali sugli oneri pluriennali residuali (costi di impianto e ampliamento e spese diverse) sono del tutto allineate a quelle civilistiche con l’unico vincolo secondo cui, per le imprese di nuova costituzione, la deduzione parte solo dall’anno dei primi ricavi. Un tema assai diffuso riguarda la capitalizzazione e la deduzione delle spese di manutenzione e migliorie. Per gli interventi su beni propri (capitalizza-bili, o meno, seguendo le regole dell’Oic 16), la Cassazione ha ripetutamente affermato (da ultimo, sen-tenza n. 3170/2018) che la norma fiscale (articolo 102, comma 6, Tuir) consente di esercitare una scelta tra capitalizzazione delle spese incrementative o deduzione immediata entro la soglia del 5% del costo

dei beni ammortizzabili. Nel caso di manutenzione su beni di terzi (comodato, leasing o locazione), il costo è capitalizzabile (quale onere pluriennale) se l’intervento si sostanzia in ampliamenti, ammoderna-menti, sostituzioni etc., e sempre che non si tratti di cespiti autonomi da iscrivere nei beni materiali.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 settembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 settembre 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a agosto:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’ap...