Sponsorizzazioni soggettivamente inesistenti: allo sponsor ignaro spetta la detrazione Iva. La buona fede legittima il contribuente alla detrazione dell’Iva relativa a fatture per sponsorizzazioni soggettivamente inesistenti. È questo il principio riaffermato, lungo il solco interpretativo tracciato dalla Corte UE, dalla CTP di Pavia nella sentenza n. 194/II/18 depositata lo scorso 7 giugno.