Come chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota prot. n. 6316, del 18 luglio 2018) la mancata assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo, costituisce condotta omissiva in quanto trattasi di mancato compimento entro i termini di legge del comportamento doveroso.
La sanzione andrà applicata a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l'obbligo, senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all'obbligo di richiesta, non abbia proceduto all'assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l'impiego.
Quindi - prosegue l’INL - l'illecito va configurato come istantaneo ad effetti permanenti perché la condotta omissiva si consuma nel momento in cui spira il termine previsto ex lege, senza che il soggetto sul quale grava l'obbligo giuridico di facere (assunzione entro il 60° giorno dall'insorgenza dell'obbligo) provveda.
Gli effetti offensivi della condotta così perfezionatasi si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa.
La natura di illecito istantaneo ha riflessi sull'individuazione della norma applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo per cui, per gli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma - i cui effetti continuano a prodursi anche dopo l'entrata in vigore, in data 8 ottobre 2016, della nuova misura sanzionatoria prevista dall'art. 5, comma 1 lett. b), del D.L. n. 185/2016 - troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell'illecito.
Infine, per la decorrenza della prescrizione si dovrà tenere conto del momento in cui la condotta si è consumata, ovvero il 61° giorno successivo alla insorgenza dell'obbligo.