Al datore di lavoro è riconosciuta la possibilità di recuperare la maggior imposta applicata in sede di erogazione dell’acconto (o anticipazione) del premio di risultato, e di trasmettere una nuova certificazione unica senza l’applicazione di sanzioni.
L’area Politiche fiscali e l’area Lavoro e welfare di Confindustria hanno elaborato un documento con i chiarimenti sulla disciplina in materia di premi di risultato e welfare aziendale contenuti nella circolare dell’agenzia delle Entrate 5/E del 29 marzo 2018, redatta d’intesa con il ministero del Lavoro. Nel documento che Confindustria mette a disposizione di tutte le aziende associate si esprime apprezzamento per i chiarimenti forniti dalle Entrate sulle modalità di recupero delle maggiori imposte trattenute sugli acconti dei premi di risultato, nei casi in cui la verifica della spettanza della tassazione agevolata possa avvenire successivamente alle operazioni di conguaglio. In tali casi, l’agenzia delle Entrate, condividendo le soluzioni interpretative suggerite dalle imprese, ha chiarito che il datore di lavoro potrà trasmettere una nuova certificazione unica oltre i termini previsti dalla legge, senza applicazione di sanzioni, atteso che il ritardo non è determinato da inadempienze imputabili al datore di lavoro. Ciò consentirà ai dipendenti di recuperare la tassazione sostitutiva direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, sulla base della nuova certificazione emessa dal datore di lavoro, in cui si attesta la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale con l’applicazione della cedolare secca al 10 per cento.
Altro nodo, quello degli obiettivi incrementali. Il documento di Confindustria, dopo aver ricordato che il premio di risultato che beneficia della detassazione deve avere natura variabile, chiarisce che il raggiungimento di un obiettivo incrementale di produttività è condizione necessaria per l’applicazione della disciplina di detassazione, ma non è richiesto ai fini della determinazione del premio di risultato spettante al lavoratore. Si opera una distinzione, dunque, tra gli obiettivi per la quantificazione del premio e quelli per l’applicazione del beneficio fiscale. I contratti potrebbero, tuttavia, individuare i medesimi criteri e obiettivi incrementali, sia per l’erogazione e determinazione del premio di risultato quanto per la verifica della sussistenza dei requisiti per la tassazione agevolata. Il documento di Confindustria ritiene questa ultima ipotesi quella preferibile.
Forti perplessità sono espresse, invece, sui chiarimenti della circolare dell’Agenzia sull’applicazione della tassazione sostitutiva sui gruppi multinazionali italiani che includono nei loro obiettivi di gruppo i risultati economici prodotti dalle controllate estere. Per le Entrate la tassazione sostitutiva potrà applicarsi al raggiungimento di un risultato incrementale da parte del gruppo, a condizione che siano inclusi nel computo esclusivamente i risultati conseguiti dalle società residenti in Italia, ovvero quelli ottenuti dalle società non residenti che esercitano l’attività produttiva nel territorio dello Stato. Tale conclusioni, secondo Confindustria, rischiano di penalizzare i gruppi con casa madre italiana che contribuiscono, attraverso l’attività svolta dalle loro controllate, alla crescita della produttività del sistema Paese.
Altro nodo critico, le forme di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro per beneficiare della decontribuzione: il documento di Confindustria evidenzia come i modelli citati nella circolare 5/E hanno carattere meramente esemplificativo, e non esauriscono le forme possibili di coinvolgimento paritetico dei lavoratori.
Importanti anche i chiarimenti sulle regole da seguire per individuare gruppi omogenei di lavoratori destinatari di un piano di welfare aziendale. Si conferma la possibilità di erogare servizi di welfare aggiuntivi ai soli dipendenti che abbiano optato per la conversione del premio di risultato in welfare aziendale.