Gli atti di comparazione su cui l'Agenzia delle entrate basa la rettifica del valore di un immobile nell'accertamento, devono essere allegati all'atto di rettifica (o riportati nella riproduzione essenziale nelle motivazioni dello stesso); il deposito successivo di questi atti, sia pure consentito anche in appello dall'articolo 58, D.Lgs. 546/1992, integra, tuttavia, una carenza ab origine degli elementi in grado di precostituire la difesa del contribuente, rappresentando una violazione al diritto di difesa e rendendo l'atto nullo. Questo il principio dell'ordinanza n. 17226/2018.