Notizia

Resta stabile all’8% l’interesse di mora da applicare ai ritardati pagamenti

Pubblicato il 12 luglio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Anche per il secondo semestre 2018 la percentuale degli interessi di mora da applicare ai ritardati pagamenti è rimasta all'8%. È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2018, infatti, il comunicato del Mef che conferma allo 0% il tasso di riferimento, al quale vanno aggiunti 8 punti percentuali per determinare il tasso annuale di mora da applicare per i ritardi, nel periodo che va dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018, in base al D.Lgs. 231/2002.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 settembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 settembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 settembre 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a agosto:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’ap...