La doppia rata per i versamenti delle imposte sui redditi per l’anno 2017, in scadenza il 20 agosto, non tiene conto dei differimenti da calendario che sposta in avanti anche il giorno da cui decorre il termine per il versamento con lo 0,40% in più, con conseguente proroga dello stesso. Questa regola vale anche per i termini per regolarizzare omessi o carenti versamenti con il ravvedimento. Le regole sui differimenti da calendario per versamenti e ravvedimento vanno applicate anche ai versamenti rateali del saldo annuale Iva o del saldo e primo acconto delle imposte annuali dei redditi e dell’Irap, che si devono eseguire entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa. Inoltre, è errato il calcolo degli interessi per la terza rata, indicati nello 0,33%, cioè per un mese intero, quando i giorni da considerare sono dal 20 agosto al 16 settembre. La doppia rata nello stesso giorno, che lo scorso anno ha interessato i non titolari di partita Iva e quest’anno riguarderebbe solo i titolari di partita Iva, può essere evitata. Basta ricordarsi della risoluzione n. 69/E/2012, con le stesse scadenze di quest’anno.