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Calendario fuori rotta con la doppia rata per i versamenti

Pubblicato il 12 luglio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La doppia rata per i versamenti delle imposte sui redditi per l’anno 2017, in scadenza il 20 agosto, non tiene conto dei differimenti da calendario che sposta in avanti anche il giorno da cui decorre il termine per il versamento con lo 0,40% in più, con conseguente proroga dello stesso. Questa regola vale anche per i termini per regolarizzare omessi o carenti versamenti con il ravvedimento. Le regole sui differimenti da calendario per versamenti e ravvedimento vanno applicate anche ai versamenti rateali del saldo annuale Iva o del saldo e primo acconto delle imposte annuali dei redditi e dell’Irap, che si devono eseguire entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa. Inoltre, è errato il calcolo degli interessi per la terza rata, indicati nello 0,33%, cioè per un mese intero, quando i giorni da considerare sono dal 20 agosto al 16 settembre. La doppia rata nello stesso giorno, che lo scorso anno ha interessato i non titolari di partita Iva e quest’anno riguarderebbe solo i titolari di partita Iva, può essere evitata. Basta ricordarsi della risoluzione n. 69/E/2012, con le stesse scadenze di quest’anno.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).