Lo scambio di partecipazioni mediante conferimento è uno degli strumenti più validi per la costituzione di una holding di famiglia grazie alla quale è possibile pianificare il passaggio generazionale trasferendo il controllo delle società ai futuri eredi e mantenere, anche attraverso apposite clausole statutarie, unitarietà di indirizzo sulle società operative. La liceità dell’operazione e l’assenza di qualsiasi carattere elusivo in presenza di valide ragioni economiche è stata riconfermata dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 40/E del 17 maggio scorso che ha ribadito il via libera alla creazione di una holding mediante il conferimento in una società ad hoc (newCo o già esistente) delle partecipazioni detenute dalle persone fisiche nell’impresa operativa, già affermato dalla circolare n. 33/E/2010. Se sotto il profilo civilistico non esiste un regime specifico, risultando di fatto applicabili allo scambio le norme sul conferimento, da un punto di vista fiscale il conferimento di partecipazioni da parte di persone fisiche è regolato specificatamente e costituisce operazione realizzativa produttrice di redditi diversi ai sensi dell’articolo 9 e dell’articolo 67, Tuir. Ricorrendo, tuttavia, i presupposti dell’articolo 177, comma 2, Tuir, il conferimento può usufruire del regime di realizzo cosiddetto “controllato” secondo cui la (eventuale) plusvalenza si determina sulla base dell’importo contabilizzato ad incremento del patrimonio netto contabile della conferitaria. Ne consegue che i riflessi reddituali dell’operazione in capo alle persone fisiche conferenti sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria e, cioè, all’aumento del suo patrimonio netto realizzato per effetto del conferimento.