La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9973/2018 ha analizzato i limiti dei doveri di vigilanza dell’amministratore privo di deleghe e le relative responsabilità, rimarcando i limiti in cui l’amministratore non esecutivo deve rispondere in solido per le vicende di mala gestio del CdA assegnati di delega. In particolare, l’amministratore non operativo non può invocare quale “esimente” il non aver rilevato i segnali dell’altrui illecita gestione se rilevabili con la diligenza qualificata richiesta dalla carica.