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Obbligo di controllo anche per consiglieri privi di deleghe

Pubblicato il 24 settembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9973/2018 ha analizzato i limiti dei doveri di vigilanza dell’amministratore privo di deleghe e le relative responsabilità, rimarcando i limiti in cui l’amministratore non esecutivo deve rispondere in solido per le vicende di mala gestio del CdA assegnati di delega. In particolare, l’amministratore non operativo non può invocare quale “esimente” il non aver rilevato i segnali dell’altrui illecita gestione se rilevabili con la diligenza qualificata richiesta dalla carica.

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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).