La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21865/2018 ha statuito che in sede di erogazione dei compensi a modelli non residenti, non vi è l’obbligo della ritenuta perché le prestazioni dei modelli in sfilate e servizi fotografici non sono prestazioni delle persone dello spettacolo. Non contano le capacità artistiche dei modelli ma solo la loro attitudine a presentare il prodotto per la commercializzazione attraverso pose e atteggiamenti, per cui il compenso da essi percepito non è soggetto a imposizione in Italia, trattandosi di attività di lavoro autonomo tassabile solo nello Stato di residenza e non nello Stato dove si è percepito il compenso.