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Cessione dei crediti da Dta, il valore non deve essere inferiore al nominale

Pubblicato il 20 settembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Agenzia delle entrate, in risposta a un interpello non pubblico ha precisato che il credito fiscale derivante dalla conversione delle Dta (attività per imposte anticipate) chiesto a rimborso dall’impresa in capo alla quale è sorto non può essere ceduto a terzi per un valore inferiore al valore nominale.