La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22340/2018 ha statuito che il contribuente può legittimamente portare in detrazione l’eccedenza Iva anche in assenza della relativa dichiarazione annuale, sempreché siano rispettati i requisiti sostanziali di inerenza e certezza del costo per fruire della detrazione. L’omessa presentazione della dichiarazione, infatti, non consente l’automatico disconoscimento del credito Iva in assenza di ulteriori elementi e circostanze che ne provino l’inesistenza.