Più eccezioni alla fatturazione elettronica: saranno esclusi dall'obbligo anche i soggetti che si avvalgono del regime fiscale speciale della legge n. 398/91, quali enti e associazioni senza fini di lucro (con proventi da attività commerciali < 65 mila Euro) e soltanto per il 2019 i soggetti che inviano le fatture al sistema tessera sanitaria. Viene inoltre completamente riscritto l'articolo 4 del d.lgs 127/2015, concernente il programma di assistenza online agli adempimenti Iva da parte dell'Agenzia delle entrate. Il programma partirà dalle operazioni Iva del 2020 e interesserà tutti i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia. Basandosi sui dati acquisiti attraverso le fatture elettroniche, i corrispettivi trasmessi telematicamente e le comunicazioni delle operazioni con soggetti esteri, l'agenzia metterà a disposizione dei contribuenti Iva nazionali, in apposita area riservata del proprio sito: la bozza dei registri di cui agli artt. 23 e 25 del dpr 633/72 (fatture emesse e acquisti); la bozza della liquidazione periodica; la bozza della dichiarazione annuale. Per i contribuenti che, anche mediante gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, convalideranno i dati proposti, oppure integreranno le bozze predisposte dall'Agenzia, viene meno l'obbligo di tenuta dei suddetti registri.