La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31445/2018 ha statuito che l’applicazione dell’imposta di donazione all’atto di dotazione del trust è legittima solo se il vincolo di destinazione che viene istituito con il trust è idoneo a realizzare “un incremento stabile di un dato patrimonio con correlativo decremento di un altro”.
Se, invece, si tratta dell’istituzione di un vincolo di destinazione che abbia “solo portata destinatoria, con conseguente effetto di segregazione o separazione del bene, il quale rimane però nel patrimonio del disponente” l’imposta di donazione non si applica e l’atto istitutivo del vincolo del trust si registra con il pagamento della sola imposta in misura fissa.