La CTR Milano, con la sentenza n. 5300/2018 ha statuito che la rinuncia al diritto di usufrutto, registrata dal notaio, rappresenta una semplice dismissione o estinzione soggettiva del diritto e non un trasferimento o traslazione dello stesso da un titolare a un altro, per cui l’imposta ipotecaria e catastale è dovuta in misura fissa.