Il Ministero del lavoro con la circolare n. 19/2018 ha chiarito che per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, ammesse nel prossimo biennio al trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs) per cessazione di attività, sarà sempre l’Inps a farsi carico del pagamento o del trasferimento al Fondo di destinazione (tesoreria o complementare) delle quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) maturate dai lavoratori sulla retribuzione persa durante il periodo di fruizione della cassa.