Allo scopo di rispettare il doppio termine di decadenza previsto dall'articolo 6, comma 2,della legge 604/66 - in forza del quale all'impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel termine di 60 giorni deve seguire, nel successivo termine di legge (inizialmente 270 giorni, poi ridotto a 180) l'impugnazione giudiziale – è necessario il deposito del ricorso ex articolo 414 del Codice di procedura civile, mentre non interrompe la decadenza la proposizione del ricorso d'urgenza ex articolo 700 del Codice di procedura civile.
La Cassazione ha reso questo principio con la sentenza n. 31647/18 , depositata lo scorso 6 dicembre, precisando per la prima volta che anche nel vigore del regime processuale precedente all'introduzione della corsia preferenziale introdotta dalla Legge Fornero per le cause di impugnazione dei licenziamenti sottoposti alla disciplina dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, il ricorso d'urgenza non può impedire il prodursi della decadenza.
La Corte si è pronunciata nel caso di un lavoratore che, un mese dopo l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, aveva attivato il ricorso d'urgenza (conclusosi, peraltro, con ordinanza di rigetto non reclamata), mentre aveva atteso oltre dieci mesi prima di dare impulso al ricorso ordinario al giudice del lavoro.
La Cassazione aderisce alle valutazioni della Corte d'appello e rigetta il ricorso del lavoratore, affermando che la proposizione del procedimento cautelare ex articolo 700 non è idonea a conservare l'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale tempestivamente notificata al datore. In altre parole, è necessario che il lavoratore depositi il ricorso ex articolo 414 del Codice di procedura civile nel termine di decadenza giudiziale, non avendo il ricorso d'urgenza la capacità di impedire il decorso dell'intervallo temporale massimo (180 giorni) fissato dalla legge.
A sostegno di questa conclusione, la Corte osserva che l'introduzione del doppio termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento (60 giorni per l'opposizione stragiudiziale, cui fanno seguito 180 giorni per il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice), si prefigge di ridurre il lasso di tempo entro cui il lavoratore può dare impulso al giudizio in tribunale. La ratio della norma, a fronte di un termine prescrizionale di cinque anni, che consentiva in passato al lavoratore di promuovere la causa anche dopo un notevolissimo intervallo dall'impugnazione stragiudiziale, è di conferire certezza e lealtà nel rapporto giuridico tra le parti.
Alle stesse conclusioni conduce, ad avviso della Cassazione, il tenore letterale dell'articolo 6, comma 2, della legge 604/66, che prevede la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso in tribunale. Posto che tale previsione è compatibile esclusivamente con il sistema delle preclusioni che caratterizzano il processo ordinario, risulta confermato che da tale disposizione è, viceversa, escluso il procedimento cautelare.
È confermato, dunque, che il ricorso d'urgenza non è idoneo ad impedire il decorso del termine giudiziale di decadenza previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 604/66 con riferimento alle cause di impugnazione di licenziamento, a prescindere dal fatto che la lite sia stata attivata prima o dopo l'introduzione del cosiddetto Rito Fornero.