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Le violazioni sullo spesometro non sempre sono «errori formali»

Pubblicato il 16 maggio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E, fornisce l’interpretazione sulla sanatoria delle irregolarità formali di cui all’articolo 9, D.L. 119/2018 che si perfeziona con il pagamento di 200 euro per periodo d’imposta e con la rimozione dell’errore o dell’omissione. È la parte della circolare in cui viene identificato ciò che per l’Agenzia delle entrate risulta violazione formale e ciò che risulta violazione sostanziale che risulta senz’altro più significativa. Si afferma che le omissioni e le irregolarità relative allo spesometro e alla comunicazione di sintesi delle liquidazioni periodiche risultano sanabili. Tuttavia, si afferma che «tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta». Parimenti vengono escluse dalla sanatoria (quindi vengono considerate violazioni sostanziali) l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero (quando il credito compensato sussiste effettivamente) e l’omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore ovvero l’indicazione di cause di inapplicabilità o di esclusione degli studi insussistenti. Ulteriormente, si afferma che non rientrano nella sanatoria le situazioni legate alla remissione in bonis così come l’omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati.


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