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Differimento ferie collettive: richieste entro il 31 maggio

Pubblicato il 13 maggio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Entro il 31 maggio prossimo, le aziende possono presentare le richieste per differimento ferie collettive, utilizzando esclusivamente il canale telematico. Per trasmettere la domanda, le aziende dovranno seguire quanto illustrato dall'INPS con messaggio 8609/2012, evidenziando che è necessario essere in possesso del PIN.

In maniera specifica, il percorso da seguire è il seguente: Servizi online - Aziende consulenti e professionisti - cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive - nella stessa pagina è presente anche il manuale di compilazione.

Le aziende possono presentare all'INPS la domanda di differimento di pagamento dei contributi per impossibilità di provvedervi entro il termine, in quanto l'azienda è chiusa per ferie collettive. Il differimento si riferisce agli adempimenti da effettuare nel periodo stabilito per le citate ferie. Ad esempio, se le ferie collettive sono ad agosto e non vi è la possibilità di effettuare il pagamento (contributi relativi al mese di luglio), lo stesso può essere effettuato a settembre. Il differimento può essere concesso per gli adempimenti di un solo mese anche se le ferie sono fruite in un periodo posto a cavallo di due mesi: l'eventuale autorizzazione è concessa per il mese con il periodo più rilevante di ferie. Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il termine differito e la somma dovrà essere maggiorata degli interessi di dilazione. Le richieste di autorizzazione al differimento devono essere presentate entro il termine sopracitato anche nell'ipotesi in cui la chiusura per ferie collettive si verifichi in periodi dell'anno diversi da quello estivo. Le domande saranno esaminate dal Comitato provinciale della sede INPS competente per territorio, che decide in merito.

Si fa presente, che il termine del 31 maggio è ordinatorio e non perentorio; ne deriva che, le richieste possono essere presentate anche dopo, ma giustificando il motivo della presentazione successiva al 31 maggio.

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