La circolare n. 11/E/2019 cerca di fare luce sui casi in cui, ai fini del perfezionamento della definizione all’articolo 9, D.L. 119/2018, è necessario regolarizzare la violazione. A partire dalla tempistica: se si tratta di una violazione non riscontrabile con la “diligenza del buon padre di famiglia”, la regolarizzazione dovrà avvenire entro 30 giorni da una specifica richiesta del fisco. In caso contrario, bisognerà rimediare entro il 2 marzo 2020. In tutti i casi in cui la violazione consiste in un ritardo, non occorre fare nulla. Le omissioni dovrebbero invece, in linea di principio, essere sistemate. Alcuni illeciti, per loro natura, non devono essere regolarizzati, anche qualora gli stessi fossero già stati contestati dal Fisco. Si tratta ad esempio della detrazione dell’imposta in misura superiore a quella spettante (articolo 6, comma 6, D.Lgs. 471/1997). Se il cedente ha assolto l’imposta, cioè la stessa è confluita nella liquidazione di pe-riodo, non bisogna fare nulla. L’Agenzia delle entrate sposa la tesi della natura innovativa della modifica apportata dalla L. 205/2017. Identica considerazione vale per tutte le ipotesi in cui sia stata adottata per errore la procedura del reverse charge in luogo della fatturazione e viceversa.