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Exit tax non solo sui cambi di residenza delle imprese

Pubblicato il 21 maggio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’articolo 166, Tuir contiene la disciplina organica dell’imposizione in uscita (exit tax) delle plusvalenze latenti nel momento in cui un’impresa residente o una stabile organizzazione di impresa non residente trasferisce all’estero, senza corrispettivo, aziende o rami d’azienda o singoli beni d’impresa. La norma, ora riguarda più anche: gli eventuali trasferimenti di attività in occasione di fusione o scissione di una società residente in Italia in una società non residente o di conferimento di una stabile organizzazione all’estero a società non residente; i trasferimenti di attivi a una stabile organizzazione all’estero in regime di “branch exemption”; i trasferimenti all’estero di attivi di una stabile organizzazione in Italia oppure dell’intera stabile organizzazione. Il caso di trasferimento di una stabile organizzazione all’estero da una società residente a una società non residente che avvenga nell’ambito di un trasferimento di residenza all’estero o di una fusione, scissione o conferimento presenta una particolarità: se la beneficiaria risiede nella UE e anche la stabile organizzazione si trova nella UE, il dante causa, pur essendo soggetto all’imposizione in uscita, beneficia del cosiddetto notional tax credit di cui all’articolo 179, commi 3 e 5, Tuir.

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