Con l’ordinanza n. 12533 del 10 maggio 2019 la Cassazione approfondisce la tematica delle sanzioni civili connesse a inadempimento contributivo, ricordando ancora una volta quali siano gli effetti sul complessivo debito del contribuente del principio di automaticità di questo particolare trattamento sanzionatorio.
L'obbligazione per le sanzioni civili (o somme aggiuntive) scaturisce in via immediata e diretta dall'inadempimento contributivo, in caso di omesso o ritardato versamento di contribuzione obbligatoria (art. 116, co. 8 e ss. l. n. 388/2000). Si distingue a tale proposito tra:
a) l'omesso o ritardato versamento entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie: in questo caso, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 gg), nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione così calcolata non può superare il 40% (cosiddetto tetto) dell'importo dei contributi dovuti e raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora;
b) l'evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, ossia l'ipotesi in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate: per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 giorni), nella misura pari al 30% dell'importo dei contributi addebitati. La sanzione così calcolata non può superare il 60% (cosiddetto tetto) dell'importo dei contributi dovuti e raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.
È bene precisare una considerazione naturale, anche se non del tutto ovvia, visto che la Cassazione ogni volta che tratta il tema delle sanzioni lo ripete: non si tratta di sanzioni amministrative, ma di somme che hanno la stessa natura dei contributi e che costituiscono una conseguenza legalmente predeterminata dell'inadempimento, introdotta in funzione rafforzativa dell'obbligo contributivo. E questo anche se in particolari aspetti, la disciplina può anche differire (si pensi ad esempio alla disciplina dei crediti privilegiati, con applicazione di norme diverse: art. 2754 e art. 2788 c.c.).
Questa natura automatica ed accessoria delle sanzioni civili comporta alcune conseguenze di un certo rilievo. Solo per fare un esempio, all'obbligazione per sanzioni si applica lo stesso regime prescrizionale dei contributi e per tale motivo gli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito per contributi estendono la loro efficacia anche alle sanzioni (cfr. Cass. Sez. Un. 13 marzo 2015, n. 5076). Proprio il vincolo di dipendenza funzionale tra obbligazione contributiva e sanzione, caratterizzato in termini di un automatico scaturire in presenza di un inadempimento, caratterizza la vita parallela di sanzioni e contributi anche successivamente al momento iniziale.
È dunque del tutto irrilevante lo stato soggettivo dell'autore dell'inadempimento (se non nei limiti della gradazione delle sanzioni in termini di maggior peso dell'elemento intenzionale nel caso dell'evasione, sia pure con tutte le difficolta di ordine probatorio che ne derivano). E sono allo stesso modo irrilevanti le vicende che riguardano la sospensione del ruolo esattoriale: anche a seguito di provvedimento sospensivo dell'autorità giudiziaria, le somme aggiuntive non si cristallizzano e si calcolano fino alla data del saldo (cfr. art. 27 d.lgs. n. 46/1999). È quindi del tutto conforme a legge il ricalcolo delle sanzioni anche in aggiunta a quanto indicato nella cartella esattoriale a seguito del loro maturarsi per omesso o ritardato pagamento della contribuzione indicata nel titolo stragiudiziale.