In tema di norme sulla crisi d’impresa introdotte dal D.Lgs. 14/2019 l’articolo 13 individua indici, elaborati dal Cndcec, che devono dare rilevanza alla sostenibilità dei debiti per almeno 6 mesi e alle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi. Gli indici devono poter misurare la sostenibilità degli oneri da indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Esistono situazioni “standard” d'imprese in crisi, una fra tutte riguarda le rimanenze, la cui valutazione, come per tutte le stime, è soggetta a «discrezionalità tecnica» che tuttavia non deve oltrepassare la ragionevolezza. Si può dire, poi, che è completamente ignorato il problema della svalutazione delle immobilizzazioni che trova le regole applicative nel Principio contabile Oic 9: anzi, esistono situazioni in cui, applicando le specifiche leggi succedutesi nel tempo, sono state rivalutate immobilizzazioni al fine di utilizzare immediatamente la riserva a copertura delle perdite. Situazioni simili riguardano le attività derivanti da imposte differite attive, le quali non sono altro che speranze. Dal lato del passivo, una situazione tipica è l’assenza della rilevazione di Fondi per rischi e oneri che, in molti casi, si rende necessaria proprio a causa dello stato di crisi. Vi sono anche situazioni che, a seguito delle norme introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in materia di redazione del bilancio, sono piuttosto complesse in quanto riguardano l’inesistenza contabile del patrimonio netto che, tuttavia, esiste “civilisticamente”.