La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16511/2019, ha affermato che in una trasformazione «eterogenea» da società (di capitali) a una comunione di godimento d’azienda – nella specie disciplinata dall’articolo 2500-septies, cod. civ. – si determina sempre un rapporto successorio tra soggetti distinti (per natura oltre che per forma legale). Ne consegue che è possibile addivenire alla dichiarazione di fallimento della società così trasformata in base all’articolo 10, L.F. (a tenore del quale gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal Registro Imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo).