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L’atto giudiziario non raddoppia con il Registro

Pubblicato il 05 luglio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17938, ha statuito che se in un atto giudiziario vengono enunciati un contratto di finanziamento e una correlata fideiussione, che erano stati assoggettati al regime dell’imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e ss., D.P.R. 601/1973, l’enunciazione non comporta l’applicazione dell’imposta di registro ai contratti enunciati.


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Calendario
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Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili).

Scadenza del 30 novembre 2025
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte ...

Scadenza del 01 dicembre 2025
Acconti Mod. 730/2025

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2025 (seconda o unica rata).

Scadenza del 01 dicembre 2025
Acconti Irpef / Ires/ Irap

Versamento seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2025 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente co...