La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17938, ha statuito che se in un atto giudiziario vengono enunciati un contratto di finanziamento e una correlata fideiussione, che erano stati assoggettati al regime dell’imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e ss., D.P.R. 601/1973, l’enunciazione non comporta l’applicazione dell’imposta di registro ai contratti enunciati.