La Corte di Giustizia UE nella causa C-316/18, ha affermato che la raccolta di donazioni e contributi non è, di per sé, un'attività economica ai fini dell'Iva. Pertanto non è detraibile l'imposta che grava sulle spese di gestione di tale attività, anche se i proventi raccolti sono destinati in parte al sostegno di attività economiche svolte dallo stesso soggetto. È determinante, al riguardo, il fatto che dette spese non si incorporano nel prezzo dei servizi erogati nel contesto delle attività economiche.