L’estensione alle pmi dei benefici fiscali previsti per gli investimenti in start-up innovative, introdotta dall’articolo 4, D.L. 3/2015, non ha ancora trovato compiuta attuazione, stante la mancata pubblicazione del relativo decreto ministeriale (firmato lo scorso 7 maggio e ora al vaglio della Corte dei conti). Lo status di «pmi innovativa» rappresenta, del resto, la naturale evoluzione per le start-up che – pur avendo superato la fase di avvio vera e propria – mantengono una spiccata vocazione verso l’innovazione, come constatato anche nella relazione ministeriale pubblicata nel 2017. Chiarita la ratio dell’ampliamento de-gli incentivi, nell’applicazione concreta i diversi requisiti previsti dalle norme di riferimento dovranno essere attentamente vagliati e coordinati al fine di evitare di compromettere i benefici già fruiti. In entrambe le definizioni si trovano (oltre ad altri requisiti specifici) condizioni attinenti: forma e status giuri-dico della società; soglie dimensionali/temporali; condizioni sostanziali riferite all’attività svolta.