Il Tribunale di Benevento, con il decreto del 23 aprile 2019, ha chiarito il significato del termine «frode» utilizzato nell’articolo 14-quinquies, L. 3/2012 e affrontato la questione dei trust “ponte”, ossia i trust finalizzati a evitare dispersioni del patrimonio prima dell’accesso alle procedure concorsuali. In particolare, il Tribunale ha affermato che in sede di ammissione alla procedura di liquidazione per sovraindebitamento (articoli 14-ter e ss., L. 3/2012) non costituisce “atto in frode” dei creditori l’atto istitutivo di un trust autodichiarato – cioè, con creazione del patrimonio in trust in capo al medesimo disponente che, pertanto, ne diviene anche trustee – se i beni inclusi sono messi a disposizione per la liquidazione nell’ambito di tale procedura, sostanzialmente rinunciando al vincolo di destinazione derivante dal trust.