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Premiati gli investimenti destinati alle pmi innovative

Pubblicato il 10 luglio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il decreto recante le modalità attuative degli incentivi fiscali destinati a favorire gli investimenti nelle c.d. “pmi innovative” è stato finalmente firmato dai Ministri dello sviluppo economico e dell’economia ed è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 5 luglio. La categoria delle pmi innovative è stata istituita dal D.L. 3/2015 (“Investment compact”), che aveva altresì previsto, per questa categoria di imprese – al ricorrere di condizioni specifiche – l’estensione di alcune delle agevolazioni (incluse quelle fiscali) già concesse alle «start up innovative» istituite dal D.L. 179/2012. L’efficacia di queste agevolazioni era tuttavia subordinata ad autorizzazione della Commissione europea (rilasciata il 17 dicembre scorso) e all’emanazione, da parte del Ministero dell’economia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del decreto di attuazione.
La distribuzione utili 2018 contro le priorità consolidate
È possibile deliberare, con effetto fiscalmente rilevante, di distribuire l’utile realizzato nel 2018 anche se in bilancio sono presenti riserve di utili pregresse disponibili per la distribuzione? La domanda non ha una risposta semplice. L’articolo 47, comma 1, Tuir prevede che, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve di utili (non vincola-te o in sospensione d’imposta) rispetto alle riserve di capitale. Questo meccanismo di priorità è sicuramente applicabile anche alle delibere assembleari 2019. L’articolo 1, comma 1006, L. 20520/17, deroga alla sostanziale assimilazione che, a partire proprio dal 2018, è stata prevista per i dividendi relativi a partecipazioni qualificate e non (al di fuori del regime d’impresa), sancendo che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 - purché deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 - continuano ad applicarsi le regole previgenti. Ma questo secondo meccanismo di priorità, sicuramente cogente fino alle delibere dello scorso anno, è ancora tale o può essere superato, ad esempio deliberando di distribuire gli utili 2018 (con ritenuta 26% per tutti i soci persone fisiche, qualificati o meno) pur in presenza di riserve di utili pregresse?
Enti di volontariato, ampliate le attività
Da sempre le Organizzazioni di volontariato (Odv) entrano a pieno titolo nella riforma come particolare categoria di Ente del Terzo settore (Ets). Il D.Lgs. 117/2017 ha ricompreso le Odv nell’ambito degli Ets, con una sezione del Registro unico nazionale (Runts) dedicata e specifiche disposizioni civilistiche e fi-scali. Per questi enti il passaggio al nuovo regime è semiautomatico, ma è comunque rimesso a una scelta discrezionale. La qualifica di Odv è legata al rispetto di specifici requisiti civilistici. Dal punto di for-male, possono essere Odv solo gli enti costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non, da un nu-mero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato (articolo 32, Cts). Pertanto, le fondazioni costituite prima dell’entrata in vigore della riforma (3 agosto 2017) dovranno trasformarsi in associazione se vorranno mantenere la qualifica; così come sarà necessario integrare il numero di associati se l’ente non raggiunge il minimo previsto (si vedano le indicazioni del ministero del Lavoro, nota 4995/2019). Per autofinanziarsi le Odv potranno svolgere anche attività di raccolta fondi (articolo 7 Cts) o diverse, purché secondarie e strumentali (articolo 6 Cts). Per il momento, però, bisogna ancora prestare attenzione ai vecchi limiti sulle attività. Le Odv, infatti, sono Onlus di diritto e la disciplina Onlus resterà in vigore fino alla completa attuazione della riforma (a decorrere dal periodo di imposta successivo al placet comunitario e, in ogni caso, dopo l’operatività del Runts).
Facta, dati da inviare al 30/6
Per i Facta, lo scambio dati sui residenti americani, più tempo, entro il 30 giugno di ogni anno, per l'invio delle informazioni all'Agenzia delle entrate. Un decreto del Ministero dell'economia del 20 giugno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 159 di ieri ha spostato in avanti, a regime, il termine per la trasmissione al fisco italiano dei dati fiscali e finanziari dei residenti americani.
Provvigioni indeducibili se non c’è ricavo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18391/2019, ha affermato che sono indeducibili le provvigioni che non hanno come conseguenza un ricavo per l'azienda anche se l'agente ha prodotto le fatture emesse. Sarebbe necessaria la dimostrazione dei risultati conseguiti o un contratto di collaborazione.

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