È possibile deliberare, con effetto fiscalmente rilevante, di distribuire l’utile realizzato nel 2018 anche se in bilancio sono presenti riserve di utili pregresse disponibili per la distribuzione? La domanda non ha una risposta semplice. L’articolo 47, comma 1, Tuir prevede che, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve di utili (non vincola-te o in sospensione d’imposta) rispetto alle riserve di capitale. Questo meccanismo di priorità è sicuramente applicabile anche alle delibere assembleari 2019. L’articolo 1, comma 1006, L. 20520/17, deroga alla sostanziale assimilazione che, a partire proprio dal 2018, è stata prevista per i dividendi relativi a partecipazioni qualificate e non (al di fuori del regime d’impresa), sancendo che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 - purché deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 - continuano ad applicarsi le regole previgenti. Ma questo secondo meccanismo di priorità, sicuramente cogente fino alle delibere dello scorso anno, è ancora tale o può essere superato, ad esempio deliberando di distribuire gli utili 2018 (con ritenuta 26% per tutti i soci persone fisiche, qualificati o meno) pur in presenza di riserve di utili pregresse?