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Attività e passività riclassificate dopo il ritorno ai principi Oic

Pubblicato il 17 luglio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Oic ha predisposto la bozza di Principio contabile per disciplinare il ritorno alle regole civilistiche da parte delle imprese che, dopo avere redatto il bilancio in base agli Ias/Ifrs o ad altre norme, tornano a redigerlo in base al codice civile, interpretate e integrate sul piano tecnico dai Principi contabili nazionali. Il documento è corredato dall’appendice A che elenca le eccezioni al principio generale dell’applicazione retroattiva, e dall’appendice B, che non è parte integrante, che contiene alcuni esempi e le motivazioni alla base delle scelte contabili fatte dall’Oic, che non sono parte integrante del Principio contabile. Il documento definisce «data di transizione», la data di apertura del periodo comparativo del primo bilancio redatto secondo i Principi contabili nazionali: se questo si riferisce al 31.12.T, la data di transizione è l’1 gennaio dell’esercizio T-1. La regola generale comporta l’applicazione retroattiva dei Principi contabili nazionali, che emerge quando sussiste una differenza tra il principio contabile adottato in precedenza e il nuovo principio. In tal caso, il nuovo Principio contabile è applicato anche a eventi e operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, come se fosse stato sempre applicato. Sono previste numerose eccezioni all’applicazione retroattiva che tengono conto delle difficoltà che possono renderla eccessivamente onerosa. Le eccezioni (facoltative) alla regola dell’applicazione retroattiva, che non necessitano di spiegazioni, riguardano aggregazioni aziendali, rimanenze, bilancio consolidato, titoli e partecipazioni, e strumenti finanziari derivati. La Nota integrativa deve indicare le ragioni che hanno condotto al passaggio ai Principi contabili nazionali, la data di transizione e la riconciliazione del patrimonio netto dalla quale evincere le differenze che hanno comportato la rettifica dei saldi al lordo dell’effetto fiscale, con separata evidenza dello stesso.

Diritto al credito d’imposta a due vie

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19002, ha statuito che dopo l’errore nella dichiarazione presentata, l’eventuale diritto al credito di imposta può essere richiesto con integrativa o specifica istanza di rimborso.

Onlus, trasferimenti gratuiti senza imposte di successione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 252/2019, ha chiarito che la devoluzione del patrimonio alle Onlus in esenzione dalle imposte di successione, donazione e ipocatastali.


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