Coordinando le risposte dell'Agenzia delle entrate sulla fatturazione elettronica e l’articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972, il professionista che riceve un bonifico durante il periodo di ferie estive di agosto, per un servizio già reso, può fatturare, in via differita, entro il 15 settembre, previa emissione della c.d. fattura proforma.