L’incentivo riconosciuto a un datore di lavoro che assume un beneficiario del reddito di cittadinanza potrà essere trasferito e sarà riconosciuto anche ai contratti di somministrazione.
Queste una delle indicazioni contenute nella circolare 104/2019 pubblicata ieri dall’Inps che però per la fruizione concreta del bonus rimanda a un successivo messaggio. Si dovrà inoltre attendere ancora qualche tempo per la pubblicazione di un modulo, all’interno della sezione portale agevolazioni del sito Inps ,tramite cui i datori di lavoro potranno conoscere durata e ammontare del beneficio spettante.
Il decreto legge 4/2019, nell’introdurre il reddito di cittadinanza, ha previsto un’agevolazione in favore dei datori di lavoro che assumono chi sta percependo l’aiuto. Consiste in uno sgravio contributivo pari all’importo del Rdc percepito e comunque non superiore a 780 euro. Lo sgravio viene riconosciuto per i mesi ancora non fruiti di reddito (che dura 18 mesi), con un minimo di cinque mensilità. Il bonus quindi è variabile da una persona all’altra nell’importo unitario e nella durata. Poterne conoscere preventivamente l’ammontare complessivo sarebbe utile al datore di lavoro anche perché, come precisato nella circolare, questo incentivo è cumulabile solo con il bonus Sud. Si può scegliere però di rinunciarci perché magari un altro incentivo all’assunzione è più vantaggioso ma, sottolinea l’Inps, una volta scelto non si può tornare indietro.
Il contratto deve essere a tempo indeterminato e pieno, anche a scopo di somministrazione. In quest’ultimo caso l’utilizzatore finale può impiegare il lavoratore a tempo determinato, ma comunque sempre full time. La riduzione di orario, in via generale, è consentita solo se richiesta dal dipendente a fronte di gravi motivi di salute o come alternativa al congedo parentale. Se si ricorre alla somministrazione, il beneficio è trasferito all’utilizzatore e il rispetto dei limiti del de minimis va verificato con riguardo a quest’ultimo. Quindi se vengono effettuate missioni presso diverse aziende, l’agenzia di somministrazione deve comunicarlo all’Inps (secondo modalità da definire).
La fruizione dell’incentivo è legata all’incremento occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per ogni mese di fruizione e al divieto di licenziamento del percettore di Rdc per 36 mesi. In quest’ultima situazione si deve restituire tutto l’importo fruito, con applicazione delle sanzioni civili. Inps precisa che ciò si verifica a fronte di: licenziamento per giusta causa o giustificato motivo dichiarato illegittimo; recesso dal contratto di apprendistato alla fine del periodo di formazione; recesso durante il periodo di prova; dimissioni per giusta causa. Nel caso in cui l’incentivo sia fruito contemporaneamente dall’azienda e da un ente di formazione (che ha riqualificato il lavoratore) a fronte di un licenziamento, la restituzione del bonus è dovuta solo dal datore di lavoro e non dall’ente.
L’incentivo, per la parte ancora non fruita, può essere trasferito nell’ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato o trasferimento d’azienda e passaggio del dipendente ad altro datore di lavoro, ma non nell’ipotesi di subentro in appalto di servizi in attuazione di un obbligo, perché c’è un’interruzione e ripresa di rapporto.