La corretta rilevazione contabile del contributo previsto dalla Legge Sabatini-ter (articolo 2, D.L. 69/2013) è oggetto di dibattito interpretativo, con effetti che si riflettono anche in campo fiscale. Sulla rilevazione contabile del contributo si scontrano 2 tesi. La prima individua tradizionalmente il contributo come in conto interessi, sostenendo la sua allocazione a diretta riduzione degli stessi (e, quindi, in C.17) seguendone la competenza, in conformità a quanto previsto espressamente dalla previgente versione del Principio contabile Oic 12 (§ 98). La seconda tesi qualifica il contributo come in conto impianti, richiamando
il § 57 dell’attuale Principio Oic 12, secondo cui i contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali vengono differiti attraverso l’iscrizione di un risconto passivo e ripartiti temporalmente alla voce A.5 seguendo il ritmo del processo di ammortamento (o del leasing).
In alternativa, se il contributo viene portato direttamente in detrazione del costo dell’immobilizzazione, il beneficio di competenza derivante dal contributo affluisce al Conto economico – sempre in A.5 - attraverso il minor onere di ammortamento. Non essendo presente una deroga specifica,
il contributo è rilevante fiscalmente. Tuttavia, la rilevazione contabile alla voce A.5 o (in negativo) alla voce C.17 comporta conseguenze differenti, non solo ai fini Irpef/Ires (con riferimento agli ammortamenti e al fatto che il risultato della gestione caratteristica e di quella finanziaria costituiscono grandezze
rilevanti per diverse disposizioni del Tuir, prime fra tutti l’articolo 96 sulla deducibilità degli interessi passivi), ma anche ai fini Irap, nella cui base imponibile gli oneri finanziari sono indeducibili.